Con ordinanza n. 11095, depositata il 10 giugno 2020, la Corte di Cassazione Civile – Sezione III – ha ribadito un importante principio in tema di sinistri stradali in base al quale il conducente e la terza persona trasportata sono entrambi responsabili per i danni riportati da quest’ultima se non indossa le cinture di sicurezza. Ciò, tuttavia, non preclude in toto la risarciblità del danneggiato.

La vicenda trae origine da un incidente stradale in cui una donna che viaggiava in qualità di trasportata in un veicolo tamponato da altra autovettura aveva riportato lesioni personali ed aveva proposto domanda di risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui viaggiava, ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni).

In merito, sia il competente Giudice di Pace sia il Tribunale, nella qualità di Giudice d’Appello, anche sulla base di una CTU ergonomica, rigettavano la richiesta risarcitoria ravvisando sostanzialmente l’esclusiva responsabilità della trasportata, relativamente alle lesioni subite, per non aver allacciato le cinture di sicurezza.

In proposito si rammenta che l’art. 172 del Codice della Strada al comma 1) prevede, tra l’altro, che il conducente e i passeggeri dei veicoli hanno l’obbligo di utilizzare le predette cinture in qualsiasi situazione di marcia.

Avverso tale pronuncia la donna proponeva ricorso in Cassazione che, in punto di diritto, in relazione alle doglianze espresse dalla ricorrente, ha anzitutto ribadito l’orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui è compito del conducente accertarsi che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza, per cui se entrambi i soggetti contravvengono alle normali regole di diligenza e prudenza si realizza un’ipotesi di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento.

In tale contesto, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile a carico del conducente, secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056 e 1227 c.c., anche il pregiudizio subito dal trasportato in conseguenza dell’incidente, tenuto conto, altresì, che la condotta di quest’ultimo nel suo complesso non può configurare un valido consenso alle lesioni ricevute, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

Secondo la Cassazione, nella fattispecie, il Giudice d’Appello ha disatteso questo principio ed ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale per una nuova valutazione alla luce del principio di diritto di cui sopra.

Nella sostanza, il Giudice del rinvio dovrà stabilire se e in che misura la mancata ottemperanza dell’obbligo di allacciare le cinture abbia contribuito sul danno alla persona.

Si tratterà, quindi, di valutare l’incidenza del comportamento colposo della danneggiata nella produzione dell’evento dannoso a norma dell’art. 1227 c.c. e di conseguenza quantificare in percentuale il risarcimento dovuto; accertamento questo del Giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.