Contratto autonomo di garanzia e differenze con la fideiussione

Tematica sempre di preminente interesse, nell’ambito dei contenziosi che riguardano operatori del settore bancario e/o più generalmente creditizio, riguarda la possibilità di configurare la garanzia rilasciata da soggetti diversi dell’obbligato principale di un rapporto bancario, come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione, con le importanti conseguenze sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità – ormai consolidatosi a partire dalla Sentenza n. 3947 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 18 febbraio 2010, e tra le ultime, Cass.32720/2022 e 19693/2022 – il contratto autonomo di garanzia, (cd. Garantlevertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’assoluta identità, anche qualitativa, tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).

In particolare, la causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale, solamente, ricorre l’elemento dell’accessorietà – è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c, della conseguente preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo, laddove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, l’onere per il garante di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, 2° comma c.c., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.

La qualificazione della garanzia in termini di garanzia autonoma anziché fideiussione ha poi fondamentali riflessi in ambito processuale, in quanto può essere eccepita l’inammissibilità di tutte le eccezioni formulate dai garanti per contrastare la pretesa creditoria azionata, poiché in presenza di un contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l’inesistenza dell’obbligazione garantita ovvero la nullità, per illiceità della causa o per contrarietà a norme imperative del contratto tra debitore garantito e creditore, o, infine, l’intervenuto soddisfacimento del credito.

Attesa quindi la sensibile differenza di regime esistente tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione, ne deriva che nell’eventuale contenzioso intrapreso dai garanti dell’obbligato principale di un rapporto bancario, sarà necessario esaminare il contenuto precettivo della garanzia rilasciata in favore dell’operatore bancario, per valorizzarne la funzione di contratto autonomo di garanzia e sollevare tutte le eccezioni del caso in sede di costituzione in giudizio.