Criteri applicativi delle tabelle del danno macro-permanente alla persona

È indubbio che, in materia di selezione circa le tabelle inerenti il danno macro-permanente da applicarsi in sede liquidativa, vi sia accesa discussione giurisprudenziale.

Al di là del diverso metodo di approvazione delle tabelle di Milano e Roma, (laddove le prime vengono dedotte da uno studio specifico formulato da un Osservatorio interprofessionale e le seconde sono frutto dell’analisi formulata dalla presidenza del Tribunale), tali prospetti liquidativi propongono un diverso calcolo della quantificazione del danno poiché le tabelle meneghine (più favorevoli al danneggiato!) includono, nel valore monetario del singolo punto di invalidità, anche il pregiudizio morale patito dal danneggiato.

Si ritiene però che sia ormai decorso il tempo in cui le tabelle di Milano venivano applicate acriticamente a svantaggio delle tabelle capitoline.

Fermo il principio sancito dalla sentenza di Cassazione n. 1524/10 secondo cui non sussiste il diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro deve poi ricordarsi come, in ultimo, con la sentenza n. 25164/20, la Suprema Corte ha individuato una sorta di decalogo pratico che il giudice del merito si troverà a dover applicare nella liquidazione del danno non patrimoniale.

In conformità a tale orientamento giurisprudenziale i Giudici del Tribunale di Roma si trovano sempre più uniformi nell’applicare, in sede di liquidazione del danno alla persona, le proprie tabelle territoriali: da ultimo può citarsi la Sentenza del Tribunale di Roma n. 15636/20, emessa dalla Dott.ssa Sansa ove, in conformità alle argomentazioni fortemente sostenute dallo Studio Consolo, in sede di quantificazione del danno alla persona vengono applicate le tabelle capitoline come in ultimo modificate nel 2019 (in pieno spirito di unificazione tabellare a livello nazionale come previsto dalla vigente normativa).

Si spiega infatti come il Tribunale di Roma, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, abbia ritenuto di mantenere il proprio sviluppo della Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente.
Pur prendendo in debita considerazione la nota pronuncia di cui alla Sentenza della Cassazione
n. 12408/11 (essa stessa poi stemperata da pronunce successive come Cass., 31 agosto 2011 n. 17879, Cass., 23 novembre 2011 n. 24748, Cass., 2 agosto 2011 n. 16866, Cass., 22 agosto 2013 n. 19402 e Cass., 3 ottobre 2013 n. 22585), il Giudice ha ritenuto di dover restare ancorata al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere “l’equità non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento”.

Si ritiene dunque di potersi ritenere concordi con quanto argomentato dalla Dott.ssa Sansa, nella citata sentenza, laddove motiva compiutamente come ciò che rileva in concreto, ai fini dell’uniformità dei criteri applicativi della liquidazione del danno, non è tanto il dato di partenza comune, (sic la stessa tabella per tutti!), quanto l’utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare dalle quattro “sentenze gemelle” del 2008 (Cass 26972/2008; Cass. 26973/2008; Cass. 26974/2008; Cass. 26975/ 2008) nell’uso e nell’applicazione delle varie tabelle.