Il decreto ingiuntivo non opposto e il controllo di clausole vessatorie in fase di esecuzione a seguito della sentenza delle Cassazione, Sez. Unite, n. 9479 del 6.4.2023

La recente sentenza delle Cassazione, Sez. Unite, n. 9479 del 6.4.2023 – con l’esplicita finalità di disincentivare l’utilizzo di clausole vessatorie imposte nei contratti a danno dei consumatori – ha posto particolari obblighi di controllo in capo al Giudice sia della fase monitoria che di quella esecutiva.

Partendo dal presupposto che, genericamente, per Consumatore si intende chi acquista un bene in veste non professionale, è oggi un principio di carattere europeo quello di cercare di fornire allo stesso una tutela effettiva con eccezioni rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

Sempre in linea generale, il carattere vessatorio di una clausola è stato indicato ad esempio nella violazione del principio di trasparenza o di buonafede (non sarebbe mai stata sottoscritta da un professionista) o nello squilibrio di prestazioni.

Fase monitoria:

– il Giudice deve svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con un potere istruttorio conforme alla fase monitoria. E’ consentito quindi richiedere al creditore l’integrazione di documenti e/o di fornire eventuali chiarimenti;

– all’esito del controllo, l’accertamento dell’abusività della clausola comporterà il rigetto del ricorso. Nell’ipotesi invece in cui non rileverà alcuna violazione, pronuncerà sul punto decreto motivato. Tale decreto dovrà contenere anche l’espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Fase esecutiva:

– il Giudice, in assenza della predetta motivazione nel decreto ingiuntivo, deve, fino alla vendita o all’assegnazione, controllare la presenza di eventuali clausole abusive. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di fatto e diritto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria;

– l’esito di tale controllo – sia positivo che negativo – dovrà essere comunicato alle parti con avviso al debitore esecutato del suo diritto di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. entro il temine di 40 giorni. Tale opposizione potrà però avere ad oggetto esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole, con effetti però che ovviamente andranno eventualmente a ripercuotersi sul decreto ingiuntivo;

– il giudice dell’opposizione tardiva avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo;

– il giudice dell’opposizione tardiva avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo;

– se al giudice dell’esecuzione verrà assegnata una opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., relativa all’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, dovrà rimettere la decisione al giudice dell’opposizione ex art. 650 c.p.c. con conseguente traslatio judicii.