Il problema del concorso di colpa del danneggiato nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna ex art. 651 c.p.p.

Costituisce un principio generale quello secondo cui ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, e che, invece, sia essenziale nel giudizio civile, deve essere sviluppata in tale ultimo giudizio; in particolare, questa regola vale, secondo la S.C., per l’indagine sull’eventuale concorso di colpa della vittima qualora la stessa non sia stata assolta nel giudizio penale, oppure nel caso in cui in questo giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso. Non bisogna, infatti, dimenticare che eventuali responsabilità o condotte concorrenti del danneggiato nella determinazione dell’evento lesivo di norma non sono oggetto dell’accertamento compiuto dal Giudice penale. Sicché non viola l’art. 651 c.p.p. la decisione con la quale il Giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato.

Per il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p. una concausa non esclude di regola la responsabilità penale; tutto ciò a meno che non sia sopravvenuta, e non sia stata la sola sufficiente a determinare l’evento. Una concausa può, però, ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell’art. 1227, i comma, c.c.. Ne consegue che l’eventuale apporto causale colposo del danneggiato, non escludendo la responsabilità penale del danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal Giudice penale ex art. 651 c.p.p., e può, dunque, essere invocato a proprio favore dal danneggiante, condannato penalmente, convenuto in giudizio per il risarcimento del danno.

Il Giudice civile può indagare su modalità o aspetti del fatto non considerate dal Giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, ad esempio sul comportamento della parte lesa negli aspetti non esaminati, ed incidenti sull’apporto causale nella produzione dell’evento. Se, però, l’apprezzamento e la valutazione di tali elementi non hanno nel giudizio civile alcuna efficacia vincolante, non bisogna dimenticare che la ricostruzione storico-dinamica di essi fatta dal Giudice penale è, invece, preclusiva di un nuovo accertamento da parte del Giudice civile, il quale non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio. Ad avviso della S.C., nel giudizio civile per il risarcimento del danno il fatto accertato dal Giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia vincolante per quanto attiene alla sua realtà fenomenica; pertanto la ricostruzione, ad esempio, della dinamica di un incidente stradale in relazione alle modalità obiettive della condotta, nonché alle circostanze di tempo e di luogo accertate dal Giudice penale, non può essere diversamente ricostruita ma soltanto valutata.

È, però, rimesso all’accertamento ed alla valutazione del Giudice civile l’elemento soggettivo del reato, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile della nozione di “illecito penale” di cui all’art. 651 c.p.p..

Secondo un orientamento minoritario della S.C. qualora il giudicato penale abbia accertato la responsabilità esclusiva dell’imputato viene coperta, con il giudicato, la questione relativa all’eventuale colpa concorrente o prevalente della vittima.

In base all’orientamento maggioritario un ampliamento dell’efficacia esterna dell’accertamento penale non è, invece, possibile nel caso in cui l’accertamento della condotta dell’imputato abbia implicato l’accertamento, da parte del Giudice penale, anche dell’esistenza di una correlata condotta della vittima, e la liceità o meno di quest’ultima. Nell’ipotesi in cui, ad esempio, la sentenza penale concluda affermando che non è ravvisabile alcun concorso di colpa della vittima, non si tratterebbe di un accertamento fattuale, ma di una mera valutazione dei fatti accertati in quella sede, estranea al limitato oggetto degli effetti preclusivi dettati dall’art. 651 c.p.p., ed inidonea, pertanto, a precludere una diversa valutazione, pur sempre consentita al Giudice civile, dei medesimi fatti ai diversi fini della propria giurisdizione.

Anche laddove sia stato ravvisato dal Giudice penale un concorso di colpa del danneggiato spetta, infatti, al Giudice civile determinare l’incidenza causale dell’imprudenza di quest’ultimo; ciò significa che dall’assunto in base al quale sull’imputato grava la responsabilità penale non consegue, come corollario, che questi sia anche integralmente responsabile del danno,  posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l’imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l’evento, può cionondimeno venire in rilievo ai fini dell’abbattimento della responsabilità civile.