La struttura della responsabilità prevista dall’art. 2054, I, II e III comma c.c. differenze rispetto a quella ex art. 2054, IV comma, c.c.

La struttura della responsabilità ex art. 2054, I, II e III comma, c.c., è ben diversa rispetto a quella prevista dal IV comma nonché a quella di cui agli artt. 2051 e 2052 c.c.; trattandosi di una responsabilità soggettiva e non già oggettiva, e non essendo una presunzione di responsabilità, la stessa presenta tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversi rilevando la diligenza o meno del responsabile civile. Nel paradigma della responsabilità di cui all’art. 2054, I, II e III comma, c.c., le valutazioni sulla condotta del conducente non sono, quindi, ad essa estranee, come invece avviene nella responsabilità ex quarto comma o ex artt. 2051 e 2052 c.c., ben rilevando ai fini della sua fattispecie la deduzione di violazioni di obblighi di legge o di criteri di comune prudenza da parte del conducente, nonché di omissioni da parte dello stesso. È proprio questa circostanza che contraddistingue l’art. 2054, I, II e III comma, c.c., dal IV comma e dagli artt. 2051 e 2052 c.c.: ad avviso della S.C. l’art. 2054 c.c. nei primi tre commi è ben diversamente strutturato rispetto alle altre norme citate, e non essendo né una responsabilità oggettiva né attenendo la presunzione alla responsabilità bensì alla colpa la prova liberatoria ha proprio ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa attraverso la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno44, prova utile anche in caso di scontro tra veicoli a vincere la presunzione di corresponsabilità di cui al II comma45. Tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l’elemento soggettivo (la colpevolezza) dell’illecito essendo questi in concreto richiesti dall’ordinamento46 . Si deve invece escludere, secondo le S.U. della S.C., che nella materia della “responsabilità oggettiva”, nonché delle “presunzioni di responsabilità”, il limite del fortuito si identifichi con l’assenza di colpa47, visto che tale situazione è tipica delle sole “presunzioni di colpa” 48; come visto il richiamo ad una condotta colposa nella sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 2051 e 2052 c.c., nonché del IV comma dell’art. 2054 c.c. è, quindi, del tutto inconferente49 . Sono state nel 2015 le Sezioni Unite della S.C. ad affermare che l’art. 2054 del codice civile accorpa, nei commi che lo compongono, “quattro diverse ipotesi di responsabilità” apparentemente eterogenee, assunte sotto un’unica nozione: quella di “circolazione dei veicoli”50. Secondo la 42 Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 15 marzo 2004 n. 5236, in Foro it. 2004, I, 2098; Cass. 20 agosto 2003 n. 12219, in Danno e resp. 2004, 515. Nello stesso senso, si veda in dottrina, COSTA, Le prove liberatorie nella responsabilità da circolazione di veicoli, Milano 2007, 221. 43 Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 27 settembre 2018 n. 14800, in Ridare 27 settembre 2018; Cass. 4 marzo 2013 n. 5398, in questa Rivista 2013, 623; Cass. 13 luglio 2011 n. 15392, in Guida al dir. 2011, 45, 60. 44 Su tali problematiche si rinvia allo scritto di GIORGIO GALLONE dal titolo Le prove liberatorie previste nelle “quattro diverse ipotesi di responsabilità” di cui all’art. 2054 c.c., in questa Rivista 2021, 183. 45 Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, in Giust. civ. 2008, I, 1909; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383, in Giust. civ. 2007, I, 154; Cass. 2 agosto 2003, n. 12219, in Danno e resp. 2004, 515; Cass. 20 febbraio 2002, n. 10641, in Danno e resp. 2002, 1201; Cass. 30 marzo 2001, n. 4742, in Nuova giur. civ. comm. 2002, I, 412; Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307, in RCP 1999, 702; Cass. 23 novembre 1998, n. 11861, in Giust. civ. 1999, I, 2103; Cass. 20 maggio 1998, n. 5031, in Giust. civ. 1998, I, 2501. 46 Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 1 febbraio 2018 n. 2481, in questa Rivista 2018, 838. 47 Cass. S.U. 11 novembre 1991, n. 12019, in Giust. civ. 1992, I, 41. 48 Come, ad esempio, è previsto dall’art. 2054, I, II e III comma, c.c.. Ma su tali problematiche si rinvia allo scritto di GIORGIO GALLONE, dal titolo Le prove liberatorie previste nelle “quattro diverse ipotesi di responsabilità” di cui all’art. 2054 c.c., in questa Rivista 2021, 183. 49Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 19 gennaio 2018 n. 1257, in Foro it. rep. 2018, v. resp. civ. 194. 50 Cass. S.U. 29 aprile 2015 n. 8620, in questa Rivista 2015, 593. Cassazione le prime tre riguardano una “presunzione di colpa” 51, e non già una responsabilità oggettiva come avviene, ad esempio, nel regime degli artt. 2051 e 2052 c.c., mentre la quarta, ovverosia quella prevista dal IV comma, è relativa ad una responsabilità che viene ugualmente definita “oggettiva” 52 . I primi tre commi sono strutturati in maniera tale che la prova liberatoria ha ad oggetto proprio il superamento della presunzione di colpa53; per questo motivo la Cassazione civile non è quasi mai giunta a dover prendere in considerazione situazioni nelle quali viene in risalto, anziché il comportamento colposo dei protagonisti del sinistro, la modalità di causazione del danno: ci riferiamo alla prova liberatoria relativa ad un intervento qualificato come caso fortuito (o forza maggiore) idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra il comportamento del conducente ed il danno. Non dimenticando, peraltro, che per avere efficacia discriminatrice della responsabilità il caso fortuito o la forza maggiore non possono mai concorrere con una colpa, seppur minima, del conducente54 . Affinché venga esclusa la responsabilità del conducente è infatti necessario che l’evento “qualificato come caso fortuito” rappresenti l’“unica causa” che ha determinato il danno, e che sia munito di un’efficacia eziologica esclusiva55. Solo in questa ipotesi viene meno la presunzione di colpa stabilita nei primi tre commi dell’art. 2054 c.c., esattamente come accade nel caso della colpa esclusiva del terzo (o del danneggiato)56 . Nel caso in cui l’evento non costituisca, invece, l’“unica causa” del sinistro stradale, concorrendo con altre cause quali, ad esempio, l’imprudenza e l’imperizia ravvisabili nella condotta di guida ed ascrivibili al conducente del mezzo sotto l’aspetto della colpa, non siamo in presenza del fortuito ma di una colpa esclusiva del conducente. Si pensi a quelle condizioni che siano in relazione a cause note o ragionevolmente prevedibili dal conducente medesimo quali lo stato del fondo stradale, lo stato di usura dei copertoni, ovvero la velocità in relazione alle caratteristiche, generali o particolari, del veicolo57 . In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli la “giurisprudenza civile di legittimità”, come visto nella prima parte del presente scritto, ha ravvisato negli ultimi settanta anni ipotesi di caso fortuito soltanto in sei situazioni definite dalla dottrina di “tipo però naturalistico” 58, per l’esattezza due volte nello scoppio di uno pneumatico59, due volte nella presenza sul manto stradale 51 Cass. S.U. 29 aprile 2015 n. 8620, in questa Rivista 2015, 593. Nello stesso senso si veda, sempre per la giurisprudenza di legittimità, Cass. 6 settembre 2012 n. 14959, in questa Rivista 2013, 149; Cass. 20 gennaio 2009 n. 1343, in Banca dati Dejure; Cass. 6 giugno 2006 n. 13268, in RCP 2007, 1467; Cass. 29 aprile 2006 n. 10031, in questa Rivista 2007, 42; Cass. 6 agosto 2004 n. 15179, in Giur. it. rep. 2005, v. circolaz. strad. 92. 52 Cass. S.U. 29 aprile 2015 n. 8620, in questa Rivista 2015, 593. Nello stesso senso si veda, sempre per la giurisprudenza di legittimità, Cass. 27 agosto 2015 n. 17240, in questa Rivista 2015, 920; Cass. 21 maggio 2014 n. 11270, in questa Rivista 2014, 715; Cass. 6 agosto 2004 n. 15179, in Giur. it. rep. 2005, v. circolaz. strad. 92; Cass. 5 agosto 2004 n. 14998, in questa Rivista 2005, 398; Cass. 9 marzo 2004 n. 4754, in questa Rivista 2004, 874. 53 Si veda, in argomento in giurisprudenza , Cass. 28 luglio 2014 n. 17091, in Foro it. rep. 2014, v. resp. civ. 319; Cass. 22 marzo 2013 n. 7260, in Guida al dir. 2013, 23, 60; Cass. 9 gennaio 2002 n. 200, in RCP 2002, 1390; Cass. 30 marzo 2001 n. 4742, in Nuova giur. civ. comm. 2002, I, 412; Cass. 4 dicembre 1998 n. 12307, in Foro it. 1999, I, 1938; Cass. 23 ottobre 1998 n. 11861, in RCP 1999, 702. 54 Si veda, in tal senso, in dottrina, COSTA, Le prove liberatorie nella responsabilità da circolazione di veicoli, Milano 2007, 89. 55 Si veda, in tal senso, in dottrina, GALLONE, La rilevanza delle condotte umane nel caso fortuito in tema di circolazione dei veicoli (Parte I), in questa Rivista 2019, 899. 56Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 20 maggio 2016 n. 10409, in Guida al dir. 2016, 47, 66. 57Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cass. 11 giugno 2010, n. 14068, in Guida al dir. 2010, 43, 76. 58 HAZAN, Guida all’indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative, Milano 2007, 332. Nello stesso senso, si veda in dottrina, GALLONE, La rilevanza delle condotte umane nel caso fortuito in tema di circolazione dei veicoli (Parte I), in questa Rivista 2019, 899. 59 Cass. 6 giugno 2006 n. 13268, in RCP 2007,1467; Cass. 30 marzo 1971 n. 925, in RGCT 1972, 392. Nello stesso senso si veda, per la giurisprudenza di merito, T. 16 settembre 1999, in Giur. milanese 2000, 452; T. Bari 8 giugno 1990, in questa Rivista 1991, 41; T. Brindisi 20 gennaio 1989, in questa Rivista 1989, 487. di una sostanza oleosa60, una volta nel repentino attraversamento della sede stradale da parte di un cane61, e da parte di un pedone che aveva abbandonato il proprio veicolo incendiatosi 62. A nostro modo di vedere la prova liberatoria del “caso fortuito in senso lato”, comprensiva nell’ipotesi di specie del fatto doloso del terzo, costituisce la “regola” solo nel sistema del IV comma dell’art. 2054 c.c., previsione infatti che prescinde del tutto da un comportamento colpevole del conducente come al contrario avviene nei primi tre commi. È stato argutamente osservato in dottrina come la casistica giurisprudenziale in tema di caso fortuito sia comunque “poco abbondante” pure in riferimento al IV comma, ove per di più è previsto soltanto questo tipo di prova liberatoria63; i vizi ed i difetti risultano, infatti, spesso assorbiti dalla colpa del conducente che giustifica da sola un giudizio di responsabilità facilitato dal sistema delle presunzioni, senza quindi che ci sia bisogno per il danneggiato di ricorrere alla “non facile dimostrazione positiva” del vizio o del difetto64 .