L’operatività della polizza R.C.A si estende alle aree private 

La Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n.21983/2021 del 30 luglio 2021, ha recepito la normativa e la giurisprudenza comunitaria secondo cui la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli deve riguardare non solo il danno causato durante la circolazione su strade pubbliche o a queste equiparate, ma anche quello derivante dall’uso dell’auto in “zone private”.

Tale importante sentenza ha risolto in via definitiva l’annosa questione riguardante l’area di operatività dell’obbligo di assicurazione R.C.A.
In altri termini l’art. 122 (Codice Assicurazioni private) va interpretato nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua “funzione abituale” e non più solamente allo spazio dove si possa svolgere una circolazione assimilabile per frequenza a quella di una strada pubblica.

Ciò che rileva, quindi, non è il luogo di circolazione del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, né il tipo di accessibilità del luogo in cui avvenga la circolazione, ma solo che il veicolo, giova ribadire, sia “utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Ne discende che la copertura R.C.A. potrà essere esclusa soltanto quando il sinistro è stato cagionato da un veicolo adibito a finalità diverse dal trasporto, ovvero in contesti particolari o scollegati dal concetto di circolazione, come stabilito dall’art. 2054 c.c. e dal Codice delle Assicurazioni private, “non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del Codice della Strada”.

In particolare, si tratta di casi in cui la circolazione concerne un mezzo non qualificabile come “veicolo” alla stregua del Codice della Strada ovvero nei quali del veicolo venga fatto un utilizzo anomalo.