Sinistro stradale. Il risarcimento danni può superare il valore del veicolo. Limiti.

Una delle questioni più dibattute in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale riguarda la libertà di scelta da parte del soggetto danneggiato se possa/debba procedere, in determinati casi, alla rottamazione del mezzo oppure alla riparazione nonostante questa abbia, talvolta, un costo superiore al valore commerciale del mezzo.

In materia, una recente ordinanza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 10686, pubblicata il 20 aprile 2023, ha svolto alcune interessanti considerazioni cui attenersi per individuare un equo bilanciamento tra i vari interessi contrapposti presenti nella fattispecie.

In proposito, giova rammentare che ai sensi dell’art. 2058 c.c. il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1) consentendo tuttavia al Giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccesssivamente onerosa per il   debitore (comma 2).

La differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell’incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l’incidente.

Orbene, con la predetta ordinanza, la Corte ha precisato il proprio orientamento fornendo una equilibrata interpretazione ed applicazione del dianzi citato articolo 2058 c.c. con riferimento alla “eccessiva onerosità” statuendo che tale verifica “non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”.

In altri termini, l’interessato potrà optare per la riparazione del mezzo anche in presenza di costi superiori al valore commerciale del veicolo, purchè non ne consegua un indebito arricchimento (aumento di valore del mezzo dopo la riparazione).