Il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.

Questo è l’orientamento del Tribunale di Roma espresso nella sentenza n. 7437 del 20 Maggio 2020, relativa al giudizio in materia di appalti in cui lo Studio Legale Consolo ha rappresentato e difeso con successo una primaria emittente televisiva.

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Nel caso affrontato nella sentenza in commento, una società ha agito in giudizio per essere risarcita dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla stazione appaltante, primaria emittente televisiva, nello svolgimento di una gara per la fornitura di servizi di facchinaggio.

La stazione appaltante, in particolare, avrebbe escluso dalla gara di appalto la società attrice non considerando regolare la posizione tributaria della stessa malgrado la richiesta di provvedimenti di rateizzazione dei debiti fiscali.

La giurisprudenza amministrativa a tal proposito è pacifica nel ritenere che non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione di un debito tributario, laddove afferma che: “Il requisito della regolarità tributaria previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) è soddisfatto se il concorrente entro il termine di presentazione dell’offerta, non solo abbia presentato istanza di rateazione o dilazione per il pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, bensì abbia già ottenuto un provvedimento favorevole” (Cons. Stato Ad. Plen. Ordinanza, 20/08/2013, n. 20).

Anche recentemente il Consiglio di Stato, tornato sull’argomento ha ribadito chiaramente come: “In materia di gare pubbliche la rateizzazione del debito tributario può valere a escludere la condizione di irregolarità solo se già accordata dal fisco al momento della domanda di partecipazione alla gara” (Cons. Stato Sez. IV, 03/05/2016, n. 1717).

E, ancora, che: “Ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38, comma 1, lettera g), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti 2006), non è sufficiente che, entro il termine di presentazione dell’offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario, ma occorre invece che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole. Deve pertanto ritenersi che non sia ammissibile la partecipazione alla procedura di gara del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione” (Cons. Stato Sez. V, 26/07/2016, n. 3375).

Il Giudice, pertanto, rilevando come la società attrice fosse gravata di debiti portati da cartelle di pagamento mai interessate da istanze e provvedimenti di rateizzazione e di ulteriori debiti tributari oggetto di autorizzazione e, ciò malgrado, non pagati, ha escluso la sussistenza di una condotta illecita, in capo alla società appaltante, idonea ad arrecare un danno alla parte attrice e ha rigettato la domanda.

Si allega la sentenza del Tribunale di Roma n. 7437 del 20 Maggio 2020.